Sez. 1, Sentenza n. 114 del 09/01/2003 (Rv. 559504 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Infrazioni in tema di circolazione stradale - Verbale di contestazione - Sua compilazione da parte di un agente diverso da quello autore del rilevamento dell'infrazione - Rilevanza - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, e di relative sanzioni pecuniarie amministrative, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli che avevano proceduto al rilevamento dell'infrazione si rende irrilevante, poiché l'art. 385 del regolamento d'attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia compilato dall'"organo accertatore": espressione - questa - che rende legittima la compilazione del verbale da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte di tale organo, e sia abilitato, in questa qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione, e componenti che non vi abbiano assistito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)