diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17566 del 31/08/2005 (Rv. 583354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Novità - Condizioni - Fattispecie relativa a domanda di revocazione di donazione per ingratitudine.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

L'art. 345 cod. proc. civ., anche nel testo previgente alla riforma del 1990, non consentiva l'introduzione in appello di fatti nuovi non dedotti in primo grado, laddove le nuove circostanze costituissero una modifica della pretesa nei suoi elementi naturali, integrante una vera e propria " mutatio libelli " (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto fondata la pronuncia di inammissibilità del giudice di merito nei confronti delle deduzioni con cui la parte appellante aveva lamentato per la prima volta in secondo grado, a fondamento della propria domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, la mancata corresponsione degli alimenti ad opera del donatario e di essere stato aggredito fisicamente dallo stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Civ. art. 801

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)