Sez. 5, Sentenza n. 32093 del 25/06/2010 Ud. (dep. 20/08/2010) Rv. 248356 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE | Furto in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile - Fattispecie dell'introduzione in un luogo di privata dimora - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE
Integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)