Sez. 3, Sentenza n. 5136 del 16/09/1981 (Rv. 415927 - 01)
STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - ECCEZIONALE - SPECIALE - APERTURA AD OPERA DEL PRIVATO DI UN PASSO CARRABILE FRA LA STRADA PUBBLICA ED IL FONDO LATISTANTE DI SUA PROPRIETÀ - USO SPECIALE DI DETTA STRADA - CONFIGURABILITÀ.*
STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - ECCEZIONALE - SPECIALE - APERTURA AD OPERA DEL PRIVATO DI UN PASSO CARRABILE FRA LA STRADA PUBBLICA ED IL FONDO LATISTANTE DI SUA PROPRIETÀ - USO SPECIALE DI DETTA STRADA - CONFIGURABILITÀ.*
Mentre l'uso eccezionale di un bene demaniale - che al privato è consentito in virtù di un provvedimento amministrativo di concessione costitutivo di un diritto (condizionato) di natura reale - è difforme dalla normale destinazione del bene, della quale costituisce una limitazione, l'uso speciale è, invece, conforme a tale destinazione, che non viene alterata o limitata, essendo soltanto più intenso rispetto all'uso comune consentito in modo indifferenziato a tutti i componenti della collettività. Costituisce, pertanto, uso speciale - e non già eccezionale - della strada pubblica l'apertura, ad opera del privato, di un passo carrabile fra questa e il fondo latistante di sua proprietà. (V. 4057/75, mass. N. 378361; (V. 1178/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 824
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)