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Sez. L, Sentenza n. 11806 del 25/11/1997 (Rv. 510369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Furto o appropriazione di beni dell'azienda - Modesta entità del fatto - Tenuità del danno patrimoniale e del fatto oggettivo -Coincidenza - Esclusione - Elementi rilevanti sul piano prognostico - Preminenza - Fattispecie relativa a sottrazione di musicassette da parte di addetto a supermercato al termine del servizio.
Stato
decisa il 1997-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In merito alla rilevanza, ai fini del suo licenziamento, del comportamento del lavoratore che si impossessi abusivamente di beni dell'azienda, la modesta entità del fatto può ritenersi non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda. (Nella specie, il lavoratore addetto ad un grande magazzino era stato licenziato in tronco perché, nell'eseguire degli acquisti dopo il termine del servizio, aveva occultato due musicassette; la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato l'impugnativa proposta contro tale licenziamento sulla base del principio sopra indicato, della possibile rilevanza sul piano della fiducia anche di comportamenti posti in essere al di fuori dell'azienda, e della non incidenza nel caso concreto del compimento del fatto al di fuori dell'orario di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)