Sez. 1, Sentenza n. 38595 del 17/09/2003 Cc. (dep. 09/10/2003) Rv. 225997 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Rigetto - Conservazione degli effetti come richiesta di giudizio abbreviato semplice - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Quando l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal g.i.p., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza tra g.i.p. e Tribunale in composizione monocratica, sollevato prima della sentenza n. 19 del 2003 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 464 comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in applicazione del "dictum" la Corte di Cassazione, pur enunciando il soprascritto principio, ha ritenuto cessata ogni regione di conflitto e ha rimesso gli atti al Tribunale per il seguito di competenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)