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Sez. L, Sentenza n. 918 del 06/02/1984 (Rv. 433113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ ED INCAPACITÀ NATURALE - ANNULLABILITÀ DEL RECESSO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ ED INCAPACITÀ NATURALE - ANNULLABILITÀ DEL RECESSO DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI RELATIVI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Oltre che alla disposizione particolare dell'art. 2113 cod. civ., il recesso del lavoratore - in quanto atto unilaterale recettizio (di contenuto economico) diretto all'Estinzione del rapporto di lavoro - soggiace, in virtù dell'art. 1324 cod. civ., alla disciplina generale prevista per i contratti, compresa quella in tema d'annullabilità per vizi della volontà, nonché alla disciplina dettata dall'art. 428 cod. civ. in tema di annullabilità degli Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere. L'accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti di fatto necessari ai fini dell'annullamento delle dimissioni (domandato, nella specie, per incapacità naturale nonché per dolo o violenza) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 5849/82, mass n 423594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)