Sez. L, Sentenza n. 2670 del 15/04/1986 (Rv. 445726 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il provvedimento con cui sia disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. non ha i requisiti di una sentenza né sotto il profilo formale né tanto meno sotto quello sostanziale, in quanto essendo esso diretto a regolare soltanto l'attività processuale al fine di evitare (eventuali) contrasti di giudicato, non ha un contenuto decisorio, bensì meramente ordinatorio; esso non è pertanto suscettibile di formare autonomo oggetto d'impugnazione nemmeno con il rimedio del ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., potendo le doglianze inerenti alla sospensione, o meno, del processo farsi valere soltanto contro la sentenza che abbia definito il procedimento sul presupposto dell'affermazione o della negazione delle condizioni di legge per l'applicazione della citata norma dell'art. 295. (nella specie il giudice del merito aveva sospeso il giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato al lavoratore per un fatto- reato per il quale pendeva procedimento penale; la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale provvedimento di sospensione). (V 543/84, mass n 432775; (Conf 5382/82, mass n 423155; (Conf 2640/82, mass n 420504).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)