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Sez. 5, Sentenza n. 6799 del 06/04/2004 (Rv. 571915 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Stabile organizzazione in Italia - Sussistenza - Requisiti - Art. 5, par. 6, della Convenzione Italia - Svizzera del 9 marzo 1976, ratificata con legge n. 943 del 1978 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571915-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

In tema di IVA, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, la previsione contenuta nell'art. 5, par. 6, della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni sui redditi del 9 marzo 1976, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 - che il giudice può utilizzare, ai fini IVA, unicamente nei limiti in cui si tratti di individuare un'organizzazione materiale costituente "centro di attività stabile", ai sensi dell'art. 9 della direttiva n. 77/388/CEE -, secondo la quale, fra l'altro, il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente nell'altro Stato non costituisce di per sè motivo sufficiente per far considerare una di dette società una stabile organizzazione dell'altra, non esclude il valore indiziario di tale circostanza, ma unicamente la sua autonoma sufficienza probatoria. Ne consegue che non è vietato al giudice un utilizzo della Circostanza stessa, ai fini del suo convincimento, ove, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., essa trovi adeguato riscontro in altre circostanze gravi, precise e concordanti.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 09/03/1976 num. 5, Legge 23/12/1978 num. 943, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)