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Sez. 4, Sentenza n. 21528 del 24/04/2024 Ud. (dep. 30/05/2024) Rv. 286497-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Cooperative sociali - Obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro - Riferibilità a tutti i componenti del consiglio di amministrazione - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286497-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione posti "ex lege" a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione di cooperative sociali, salvo che nel caso in cui la posizione di garanzia sia stata validamente delegata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, anche per tali cooperative, caratterizzate dallo scopo di mutualità e dal fine sociale di agevolare eque e dignitose condizioni di lavoro, si impone l'equiparazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nell'adempimento dei compiti di tutela della sicurezza dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per le società di capitali).

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 lett. B, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)