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Sez. 4, Sentenza n. 8118 del 01/02/2017 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269133 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Società di capitali - Componenti del consiglio di amministrazione - Responsabilità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269133-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per l'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancata manutenzione dei macchinari cui lo stesso era assegnato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)