Sez. 2, Sentenza n. 9043 del 05/12/1987 (Rv. 456315 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - REVINDICA DI BENE IN COMUNE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL BENE RIVENDICATO - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DI TUTTI I CONDOMINI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - REVINDICA DI BENE IN COMUNE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL BENE RIVENDICATO - QUALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI DI TUTTI I CONDOMINI.*
Il diritto di ciascun condomino investe la cosa comune nella sua interezza (sia pure col limite del concorrente diritto altrui), sicché anche un solo condomino può proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti. Tuttavia, quando il convenuto in revindica eccepisca, in contrasto con i condomini attori, che la proprietà del bene rivendicato non è comune ai sensi dell'art. 1117 cod. civ. ma appartiene a lui soltanto ed occorre, ai fini della domanda di rivendicazione, l'accertamento del titolo di proprietà opposto dal convenuto, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio dev'essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari, essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, onde la sentenza può conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto, mentre la mancata partecipazione al giudizio di alcuni condomini rende ad essi inopponibile la pronuncia. (V 3835/85, mass n 441412; (V 5770/85, mass n 442955).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)