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Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 21/03/1990 (Rv. 466088 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - USUCAPIONE DEL DANTE CAUSA ECCEPITA DAL SUO EREDE CONVENUTO IN RIVENDICA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI EREDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466088-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - USUCAPIONE DEL DANTE CAUSA ECCEPITA DAL SUO EREDE CONVENUTO IN RIVENDICA - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI EREDI - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi in cui il convenuto in rivendicazione eccepisca che il bene rivendicato sia stato acquistato per usucapione dal suo dante causa, del quale egli sia erede insieme ad altri, gli ulteriori eredi non acquistano la veste di litisconsorti necessari nel giudizio di rivendica, con la conseguenza che non è necessario integrare il contraddittorio nei loro confronti, atteso che l'eccezione sollevata dal convenuto comporta un accertamento con efficacia limitata alla pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda dell'attore, che non risulterebbe inutiliter data, mentre un'eventuale pronuncia di segno contrario emessa in altro giudizio contro gli altri eredi provocherebbe soltanto un conflitto logico di giudicati, che, a differenza del conflitto giuridico, non è sufficiente a determinare la necessità del litisconsorzio. (V 4475/88, mass n 459438; (V 9043/87, mass n 456315; (V 5108/85, mass n 440807; (V 3598/83, mass n 428480; (V 851/83, mass n 425606; (V 1511/82, mass n 419528; (V 5220/80, mass n 409055).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)