Sez. 2, Sentenza n. 5770 del 22/11/1985 (Rv. 442955 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONI A TUTELA DELLA COMPROPRIETÀ O DEL GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ESERCIZIO DA PARTE DI UNO O DEI COMPROPRIETARI O COMPOSSESSORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI O COMPOSSESSORI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - AZIONI A TUTELA DELLA COMPROPRIETÀ O DEL GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - ESERCIZIO DA PARTE DI UNO O DEI COMPROPRIETARI O COMPOSSESSORI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI O COMPOSSESSORI.*
Nelle azioni a tutela della proprietà (o del possesso) della cosa comune, ognuno dei comproprietari o compossessori può agire autonomamente a difesa del proprio diritto, senza che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari (o compossessori) del bene in contestazione. (V 2800/79, mass n 399121; (V 2617/77, mass n 386305; (Conf 5889/78, mass n 395708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)