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Sez. 2, Sentenza n. 562 del 19/01/2000 (Rv. 532969 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE | Obbligazioni del "de cuius" - Trasmissione agli eredi ex art. 752 cod. civ. - Ripartizione "pro quota" ex art 754 cod. civ. - Interessi maturati dopo la morte del testatore - Soggetti obbligati - Eredi - Termine finale dell'obbligazione da interessi - Data dell'adempimento del debito "pro quota" da parte dell'erede.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532969-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE

Il debito ereditario di cui all'art. 752 cod. civ. è quello esistente in capo al "de cuius" al momento della sua morte - che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, "ex lege" o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro - e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota ("nomina haereditaria ipso iure dividuntur"), anche gli interessi maturati dopo la morte del "de cuius" gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)