Sez. L, Sentenza n. 2744 del 17/04/1986 (Rv. 445791 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE D'UFFICIO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - OBBLIGATORIETÀ.*
In tema di pensione di Invalidità, il giudice del merito, pur essendo libero di condividere o no le conclusioni del consulente tecnico (o di ufficio sull'esistenza e sull'entità delle infermità accertate nonché sull'incidenza del complesso morboso sulla capacità di guadagno dell'assicurato, deve dare del proprio convincimento un'adeguata ed esauriente motivazione, mediante la enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonché degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, perché, altrimenti, la inadeguata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione censurabile in Sede di legittimità. (Conf 119/84, mass n 432379; (Conf 880/81, mass n 411387).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)