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Sez. L, Sentenza n. 119 del 07/01/1984 (Rv. 432379 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432379-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.*

In tema di pensione di Invalidità, il giudice del merito, pur essendo libero di condividere o no le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sull'esistenza e sull'entità delle infermità accertate nonché sull'incidenza del complesso morboso sulla capacità di guadagno dell'assicurato, deve dare del proprio convincimento un'adeguata ed esauriente motivazione, mediante la enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti nonché degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, perché, altrimenti, la inadeguata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio di motivazione censurabile in Sede di legittimità. (Conf 880/81, mass n 411387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)