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Sez. 1, Sentenza n. 18198 del 09/09/2004 (Rv. 580548 - 01)

FRIULI-VENEZIA GIULIA - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE ED ARTIGIANA | Formazione professionale - Contributi regionali attinti da fondi comunitari - Legge r. n. 76 del 1982 - Erogazione - Procedimento - Fasi - Rendiconto del privato beneficiario - Controllo e verifica - Necessità - Conseguenza - Certezza, liquidità ed esigibilità del credito - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580548-01

FRIULI-VENEZIA GIULIA - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE ED ARTIGIANA

In tema di contributi regionali per la formazione professionale attinti da fondi comunitari, l'art. 10, terzo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1982, n. 76, nel disporre che l'erogazione dei contributi per progetti di formazione professionale viene disposta fino alla misura dell'80 per cento all'inizio dell'attività formativa, e per la restante quota entro 90 giorni "dall'avvenuto perfezionamento dell'attività di rendicontazione della spesa da parte dell'Ente gestore", comporta che per l'erogazione di quest'ultima quota del 20 per cento non è sufficiente la mera presentazione del rendiconto (imposta dal successivo art. 11 ai beneficiari dei contributi), ma è necessario il "perfezionamento della rendicontazione", quale momento costitutivo dell'obbligo di versamento della restante quota, differendosi così al completamento della procedura di controllo e di verifica del rendiconto la decorrenza del termine ivi previsto. Ne consegue che solo all'esito di tale procedura di verifica, con la definitiva determinazione, con delibera della Regione, del residuo importo del contributo, la posizione del soggetto beneficiario diviene di diritto soggettivo, essendo divenuto certo, liquido ed esigibile il suo credito, di tal che solo decorsi novanta giorni da tale momento può configurarsi il diritto del beneficiario agli interessi sull'importo dovuto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 16/11/1982 num. 76 art. 10, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 16/11/1982 num. 76 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)