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Sez. 5, Sentenza n. 22972 del 12/11/2010 (Rv. 615699 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Presupposto impositivo - Proprietà o altri diritti reali sull'immobile - Necessità - Soggetto consortile consegnatario di canali demaniali e caselli idraulici - Configurabilità e statuto reale - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615699-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), e con riferimento alla disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 della l. 23 dicembre 2000, il presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, esige la qualificazione della natura reale e non obbligatoria del diritto sull'immobile (salve le ipotesi eccezionali di cui al comma 2, del medesimo articolo). Ne consegue che in caso di soggetto consortile cui siano stati consegnati canali demaniali e caselli idraulici, già trasferiti al demanio regionale, la predetta natura va verificata sia alla luce delle risultanze catastali, alle quali va riconosciuta valenza meramente indiziaria, che in base ai complessivi atti intervenuti tra la regione concedente ed il concessionario, così da poter valutare se vi sia stata la costituzione, a titolo derivativo, di un diritto di uso dell'intero impianto, costituito dai predetti canali e caselli, essendo possibile la costituzione di diritti reali di godimento su beni demaniali ed anche a favore di persone giuridiche pubbliche o private. (Fattispecie relativa all'annualità ICI 1997).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)