Sez. L, Sentenza n. 13945 del 21/10/2000 (Rv. 541150 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa al riconoscimento della natura parasubordinata del rapporto con conseguente esclusione dell'attribuibilità della qualifica di redattore.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Con riferimento all'attività giornalistica ciò che rileva particolarmente ai fini dell'individuazione del vincolo della subordinazione - che è attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività e autonomia - è l'inserimento continuativo e organico delle prestazioni stesse nell'organizzazione dell'impresa, la cui sussistenza va esclusa quando siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una successione di incarichi professionali e la remunerazione sia commisurata alla prestazione singolarmente convenuta. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato come parasubordinato - ed aveva quindi escluso che potesse dare luogo all'attribuzione della qualifica di redattore - il rapporto di lavoro di un giornalista che, pur avendo collaborato con una impresa giornalistica con numerosi articoli e rubriche di vario genere, non aveva tuttavia effettuato la cosiddetta attività di "cucina giornalistica", non essendo risultato che egli avesse collaborato con i redattori alla formazione della pagina giornalistica, interagendo con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)