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Sez. L, Sentenza n. 12252 del 20/08/2003 (Rv. 566070 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - QUALIFICHE | Redattore - Presupposti - Sussistenza di una redazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566070-01

STAMPA - GIORNALISTA - QUALIFICHE

Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale. (Nella specie, la S. C ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato un giornalista come redattore di un quotidiano, limitandosi ad accertare l'elevato numero di articoli - 1075 - pubblicati nell'arco di cinque anni, senza accertare, attraverso un controllo approfondito della date di tiratura del giornale con la pubblicazione degli articoli in questione e il loro impegno produttivo, se in concreto fosse comprovata la quotidianità dell'attività e contraddittoriamente trascurando le circostanze dalle quali emerga che il lavoratore restava estraneo alla titolazione dei pezzi e alla scelta delle eventuali fotografie di accompagnamento, potendo inoltre i suoi articoli essere soggetti a rimaneggiamento, correzione e riduzione da parte dei redattori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)