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Sez. 3, Sentenza n. 329 del 16/01/1987 (Rv. 450080 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ART. 13 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE - NOZIONE - LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E DI UN'AUTORIMESSA SINGOLA A SERVIZIO DEL PRIMO - EQUO CANONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - 50% DELLA SUPERFICIE DELLA AUTORIMESSA - COMPUTABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450080-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - ART. 13 DELLA LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE - NOZIONE - LOCAZIONE DI UN APPARTAMENTO E DI UN'AUTORIMESSA SINGOLA A SERVIZIO DEL PRIMO - EQUO CANONE - CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - 50% DELLA SUPERFICIE DELLA AUTORIMESSA - COMPUTABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA.*

Nel considerare la superficie convenzionale dell'immobile adibito ad uso di abitazione, l'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392 ha avuto riguardo ad una godibilità compiuta dell'appartamento, considerata come la risultante di una serie di elementi, ancorché aventi connotazione giuridica diversa essendo taluni parte integrante di esso (balconi), realizzando tal altri l'esplicazione di un godimento sulla cosa comune (superficie condominiale a verde e posto macchina in autorimessa di uso comune), costituendo altri ancora un accessorio (cantine e ripostigli) od integrando una pertinenza, a sensi dell'art. 818 cod. civ. tra l'appartamento e l'autorimessa sita nello stesso edificio - e senza che assuma rilievo per quale uso sia utilizzata l'autovettura ivi ricoverata - sussiste, pertanto, un collegamento funzionale che - salve particolari situazioni - comporta l'applicabilità della richiamata norma anche se la locazione dei due beni non sia coeva e contestuale, essendo una regolamentazione pattizia che consideri separatamente i beni stessi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge, siccome diretta a modificare il regolamento legale per la Determinazione dell'equo canone. (V 6412/85, mass n 443494; (V 2026/85, mass nn 439937 e 439936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)