Sez. 3, Sentenza n. 2026 del 19/03/1985 (Rv. 439937 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE CONGIUNTA DI UN APPARTAMENTO E DI UN'AUTORIMESSA SINGOLA A SERVIZIO DEL PRIMO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - 50% DELLA SUPERFICIE DELL'AUTORIMESSA - COMPUTABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE CONGIUNTA DI UN APPARTAMENTO E DI UN'AUTORIMESSA SINGOLA A SERVIZIO DEL PRIMO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - 50% DELLA SUPERFICIE DELL'AUTORIMESSA - COMPUTABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE DISCIPLINA.*
Qualora la locazione di un box sia collegata, in un rapporto di accessorietà, con quella di un appartamento adibito ad abitazione, la superficie del box deve essere considerata ai sensi dell'art. 13 (50% della superficie delle autorimesse singole) della legge 27 luglio 1978 n. 392, trovando questa disciplina applicazione non solo in caso di coeva e contestuale locazione del bene principale e di quello accessorio bensì anche in caso di sussistenza di una relazione di subordinazione funzionale dei due immobili, con la conseguenza che, ove tale bene accessorio sia considerato nel contratto in maniera separata, tale regolamentazione pattizia va considerata come diretta a modificare il regolamento legale per la Determinazione dell'equo canone, e quindi nulla ai sensi dell'art. 79 della suddetta legge. (V 4721/84, mass n 436618).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)