Sez. 3, Sentenza n. 6412 del 17/12/1985 (Rv. 443494 - 01)
BENI - PERTINENZE -COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE TRA LOCALI ACCESSORI ED APPARTAMENTI UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI UN BOX PER AUTO ALLO STESSO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO.*
BENI - PERTINENZE -COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE TRA LOCALI ACCESSORI ED APPARTAMENTI UBICATI NELLO STESSO EDIFICIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI LOCAZIONE DI UN BOX PER AUTO ALLO STESSO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO.*
Affinché fra alloggi ed altre singole unità immobiliari site nello stesso edificio (quali autorimesse, cantine e soffitte) si costituisce un vero e proprio vincolo pertinenziale, occorre una inequivoca manifestazione di volontà, da parte di chi ha il potere di disporre delle due cose, che ponga stabilmente l'una al servizio dell'altra al fine di creare un vincolo di complementarietà funzionale, restando decisiva - ove manchi una connessione materiale fra i due immobili - la destinazione continua dell'uno all'uso e al godimento dell'altro senza che possa incidere la norma dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967, avente la finalità (di natura pubblica) di corredare le costruzioni di spazi ed aree per la sosta degli autoveicoli. Siffatta manifestazione di volontà può estrinsecarsi nella locazione di un "box" a persona alla quale sia stato precedentemente locato, nello stesso edificio, un alloggio, e pertanto il giudice del merito è tenuto ad accertare in tale ipotesi se, ai due contratti originari - afferenti rispettivamente alle due diverse entità immobiliari - sia succeduto o meno, per novazione, un unico rapporto locatizio relativo ai due immobili, stabilendo in esito a tale accertamento il regime applicabile a norma della legge n. 392 del 1978. (V 2026/85, mass n 439937; (V 1728/85, mass n 439685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)