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Sez. 4, Sentenza n. 5164 del 16/02/2000 Ud. (dep. 03/05/2000) Rv. 216470 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Inottemperanza all'obbligo di fermarsi - Previsione come delitto - Punibilità della condotta a titolo di dolo - Danno alle persone - Consapevolezza - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216470-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO

Poiché l'art. 189 D.L.G. 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale delitto, e non più, come nel precedente codice della strada, quale contravvenzione, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)