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Sez. 3, Sentenza n. 786 del 08/03/1976 (Rv. 379440 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE IN PRIMO GRADO - DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE IN SECONDO GRADO - NOVITA DELLA DOMANDA - DIVERSITA DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379440-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DI RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE IN PRIMO GRADO - DI RESPONSABILITA CONTRATTUALE IN SECONDO GRADO - NOVITA DELLA DOMANDA - DIVERSITA DEI FATTI - INAMMISSIBILITA.*

La richiesta con la quale si invochi tardivamente in primo grado o per la prima volta in appello la responsabilita contrattuale in luogo di quella extracontrattuale, gia dedotta a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi degli artt 190 e 345 cod proc civ, in quanto postuli indagini su elementi di fatto diversi. (V 1365/75, mass n 374899; (V 3074/73, mass n 366812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)