Sez. 1, Sentenza n. 8546 del 28/05/2003 (Rv. 563701 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Notificazione della sentenza - Modalità - All'opponente presso il procuratore costituito - Legittimità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione della sentenza che respinge l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, la notificazione della sentenza va fatta nei modi ordinari, di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., e cioè all'opponente, presso il procuratore costituito, atteso che l'espressione "opponente", contenuta nell'art. 19 della legge fallimentare, indica semplicemente la parte cui la notificazione deve essere effettuata e non sancisce una esigenza di notifica personale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)