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Sez. 1, Sentenza n. 13661 del 22/07/2004 (Rv. 574809 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Fase della verifica - Natura esecutiva e non contenziosa - Conseguenze - Notificazioni - Art.170 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574809-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

A seguito della pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, si instaura la fase della verifica (che ha inizio con la presentazione delle insinuazioni al passivo e termina con il deposito dello stato passivo), funzionale all'accertamento, tramite una delibazione sommaria, dell'ammontare delle passività del fallimento, e caratterizzata da una natura meramente esecutiva (verificandosi nel corso di essa, in modo non contenzioso e senza il contraddittorio di tutti i soggetti interessati, la sussistenza dei crediti verso la massa), ciò che esclude l'instaurazione di un giudizio di cognizione propriamente detto, con conseguente inapplicabilità, in tema di notificazioni, del disposto dell'art.170 c.p.c., che, in quanto norma speciale rispetto al dettato generale di cui agli artt.136 ss. stesso codice, trova applicazione esclusivamente al giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)