Sez. 3, Sentenza n. 3864 del 18/01/2011 Cc. (dep. 02/02/2011) Rv. 249407 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Condono edilizio - Avvio del procedimento amministrativo di diniego - Sospensione di quest'ultimo - Rilevanza ai fini della revoca o sospensione dell'ordine - Sussiste.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il giudice dell'esecuzione, richiesto con reiterata istanza della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza irrevocabile di condanna, non può decretare l'inammissibilità dell'istanza, perché mera riproposizione di altra già rigettata, se nel frattempo si è verificato il "fatto nuovo" della sospensione del procedimento amministrativo (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) avviato dall'Amministrazione comunale per il diniego dell'istanza di condono edilizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 8, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)