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Sez. 3, Sentenza n. 23702 del 27/04/2007 Cc. (dep. 18/06/2007) Rv. 237062 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Sospensione - In pendenza di procedura di sanatoria - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237062-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione. (Fattispecie nella quale la richiesta di sospensione è stata rigettata essendosi accertato che il manufatto abusivo insisteva in zona soggetta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesistico con conseguente non condonabilità dello stesso).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)