Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 22/08/2003 (Rv. 566161 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO | Dichiarazione di assorbimento conseguente al rigetto del ricorso principale - Presupposto - Ammissibilità del ricorso incidentale - Rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO
Presupposto della dichiarazione di assorbimento del ricorso incidentale condizionato conseguente al rigetto del ricorso principale è l'ammissibilità del ricorso incidentale medesimo, in quanto la dichiarazione di assorbimento, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale, comporta un apprezzamento del merito dell'impugnazione condizionata, il quale, a sua volta, ne implica l'ammissibilità, che deve essere accertata dalla Corte di cassazione indipendentemente dalla proposizione di una eccezione e, pertanto, il ricorso incidentale condizionato, nel caso di rigetto del ricorso principale, va dichiarato inammissibile e non assorbito, qualora con il medesimo la parte faccia valere una tesi difensiva rigettata dal giudice di primo grado e non riproposta in sede di gravame, così da doversi ritenere che sul punto si sia formato il giudicato interno.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)