Sez. 1, Sentenza n. 289 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212760 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Richiesta - Rigetto - Procedimento "de plano" - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio a spese dello stato per i non abbienti, poiché l'art. 6 della legge 30 luglio 1990 n. 217 prescrive che sull'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione il giudice provvede ai sensi dell'art. 29 legge 16 giugno 1942 n. 794, il giudice non può provvedere "de plano" in ordine ad essa, dovendo viceversa il presidente ordinare la comparizione degli interessati innanzi al collegio in camera di consiglio. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il giudice di merito aveva emesso senza avere instaurato il contraddittorio, come previsto dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)