Sez. 1, Sentenza n. 2716 del 14/04/1997 Cc. (dep. 30/04/1997) Rv. 207431 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Procedimento - "Ricorso" in caso di rigetto dell'istanza - Organo competente a decidere - È lo stesso tribunale o la stessa corte d'appello che ha emesso il provvedimento impugnato - Estensione della regola anche al tribunale di sorveglianza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio il "ricorso" che l'interessato, ai sensi dell'art. 6 comma quarto della legge 30 luglio 1990 n. 217, può proporre "davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza" (salva l'ipotesi, espressamente prevista subito dopo, che si tratti di provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, nel quale caso è stabilita la competenza del tribunale), va inteso nel senso di "reclamo" o "opposizione" da proporsi, quindi, davanti allo stesso organo giudiziario (tribunale o corte d'appello) che ha emesso il provvedimento oggetto di doglianza. Tale principio, in applicazione della norma di richiamo di cui all'art. 15 della citata legge n. 217 del 1990, è operante anche quando trattisi di provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 98, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 15 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)