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Sez. 1, Sentenza n. 3316 del 31/05/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202306 - 01

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti | Decreto del giudice - Ricorso al tribunale od alla Corte di Appello - Legittimazione - Del difensore dell'interessato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202306-01

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti

Poiché l'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217 dispone in modo chiaro che legittimato a proporre ricorso al Tribunale od alla Corte di Appello ovvero il decreto del Giudice in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere solo l'interessato, il dato normativo derivante da tale disposizione deve ritenersi inequivoco e quindi non suscettibile di estensione in via analogica anche alla figura del difensore. Del resto la conferma di quanto sopra si ricava dall'art. 2, comma secondo, della citata legge, che prevede la sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente a pena d'inammissibilità, ma anche dall'art. 6, comma primo, che dispone la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento al solo interessato ed altresì dal successivo comma quinto, che riconosce il diritto di proporre ricorso per cassazione al predetto interessato senza riconoscere analogo diritto al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)