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Sez. 4, Sentenza n. 1862 del 14/10/1982 Ud. (dep. 09/03/1983) Rv. 157762 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - A TUTTE LE PARTI, ANCHE SECONDARIE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: COIMPUTATO.*
Stato
decisa il 1982-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157762-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - A TUTTE LE PARTI, ANCHE SECONDARIE - OBBLIGO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: COIMPUTATO.*

In tema di impugnazione per i soli interessi civili, di cui all'art. 202 cod. proc. pen., la relativa dichiarazione va notificata, entro tre giorni a pena di decadenza, non soltanto ai protagonisti principali, ma anche alle parti secondarie del rapporto processuale (quali ad esempio, il responsabile civile e la persona obbligata per l'ammenda), poiché il rapporto medesimo, costituitosi nei confronti di diversi soggetti, deve restare integro nei confronti di tutti. (fattispecie relativa ad omessa notifica della impugnazione, proposta per i soli interessi civili, al coimputato condannato, nei cui confronti non vi era stata Costituzione di parte civile). (Conf mass n 149129; (Conf mass n 147460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)