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Sez. 5, Sentenza n. 2608 del 08/03/2000 (Rv. 534667 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Sospensione dei termini ex art. 32, comma sesto, D.L. n. 429 del 1982 - Applicabilità ai termini per l'azione esecutiva dello Stato nei confronti del terzo subacquirente di immobile gravato da privilegio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534667-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI

La sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, disposta (tra l'altro, in tema di Registro e di Invim) dall'art. 32, comma sesto, D.L. n. 429 del 1982, conv. in legge n. 516 del 1982 ed integrato dal D.L. n. 916 del 1982, conv. in legge n. 27 del 1983, trova applicazione con esclusivo riferimento ai termini inerenti alla riscossione dei tributi nei confronti del debitore ed eventualmente del responsabile di imposta e non opera, invece, rispetto ai termini relativi all'azione esecutiva dello Stato nei confronti del terzo subacquirente di immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 2772 cod. civ. ed, in particolare, rispetto al termine decadenziale di cinque anni stabilito per l'esercizio di detto privilegio dall'art. 54, comma sesto, del d.P.R. n. 634 del 1972 (ora riprodotto nell'art. 56, comma quarto, d.P.R. n. 131 del 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 com. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 com. 6 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)