Sez. 1, Sentenza n. 389 del 26/01/1985 (Rv. 438596 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI MERITO PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - CONTESTAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO PER CIRCOSTANZE DIVERSE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI MERITO PER VIOLAZIONE DEI CRITERI DI ERMENEUTICA CONTRATTUALE - CONTESTAZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO PER CIRCOSTANZE DIVERSE - ESCLUSIONE.*
Qualora la suprema Corte su ricorso dell'assicurato annulli con rinvio la sentenza del giudice del merito, per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale nella parte in cui abbia escluso un determinato fatto da quelli oggetto di copertura assicurativa, deve negarsi all'assicuratore, in Sede di rinvio, la possibilità di porre in discussione l'operatività del contratto per circostanze diverse da quelle attinenti alla suddetta interpretazione, dato che la definitività dell'accertamento di esse, in senso favorevole all'assicurato, costituisce la premessa della disposta rinnovazione dell'indagine interpretativa, altrimenti inutile. (V 4136/82, mass n 422110).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)