Sez. 1, Sentenza n. 4136 del 15/07/1982 (Rv. 422110 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA ESPRESSA IN DIRITTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMATOSI IN FASE DI MERITO E NON RILEVATO OD ESCLUSO DALLA SUPREMA CORTE - DEDUZIONE IN SEDE DI RINVIO O NEL SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA ESPRESSA IN DIRITTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE - GIUDICATO FORMATOSI IN FASE DI MERITO E NON RILEVATO OD ESCLUSO DALLA SUPREMA CORTE - DEDUZIONE IN SEDE DI RINVIO O NEL SUCCESSIVO RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Allorché una sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio ha fissato i criteri in iudicando che debbono informare la decisione della causa, devono intendersi implicitamente decise dalla Corte stessa tutte le questioni, di diritto e di fatto, costituenti il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto, siano state esse dedotte nella precedente fase o potessero essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio, onde è inibito alle parti ed al giudice di rinvio di rimettere in discussione in Sede di rinvio le questioni medesime, poiché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla od a limitare gli effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite. Pertanto, l'eventuale giudicato formatosi nelle precedenti fasi del giudizio di merito non può essere dedotto in Sede di rinvio, ed a maggior ragione con il successivo ricorso per Cassazione, ove esso non sia stato già rilevato, ed anzi sia stato escluso dalla suprema Corte proprio in relazione alla questione da questa decisa ed all'ambito dell'indagine affidata al giudice di rinvio. (V 4704/81, mass n 415431; (V 2416/81, mass n 413189; (V 1745/70, mass n 347700).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)