Sez. 3, Sentenza n. 6578 del 29/07/1987 (Rv. 454822 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - DIFETTO DI POTERE DEL SINDACO - ECCESSO DEI LIMITI DELLE FACOLTÀ CONFERITE - RESPONSABILITÀ DEL SINDACO - NEI CONFRONTI DEL PRIVATO CONTRAENTE - ESCLUSIONE.*
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - DIFETTO DI POTERE DEL SINDACO - ECCESSO DEI LIMITI DELLE FACOLTÀ CONFERITE - RESPONSABILITÀ DEL SINDACO - NEI CONFRONTI DEL PRIVATO CONTRAENTE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al contratto che il sindaco di un comune abbia stipulato, in tale qualità, senza averne il potere, od eccedendo dai limiti delle facoltà conferitegli, (nella specie, in presenza solo di una delibera di massima per un'opera), la responsabilità risarcitoria del sindaco medesimo, come "falsus procurator", ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., non può essere invocata dal privato contraente, mancando il requisito del suo incolpevole affidamento in difetto dell'atto scritto (necessario "ad substantiam") espressivo della volontà negoziale del comune e del conferimento dei relativi poteri del sindaco. (V 102/81, mass n 410490; (V 3961/78, mass n 393566).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 252 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 254 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)