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Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 23/04/1996 (Rv. 497240 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Invalidità - Responsabilità per conoscenza della causa d'invalidità - Causa d'invalidità derivante da una norma di legge - Conoscenza da parte di uno dei contraenti - Silenzio nei confronti dell'altro - Responsabilità - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497240-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

È invalido il contratto concluso con la p.a. (nella specie, un comune), qualora difetti il requisito della forma scritta, che è previsto "ad substantiam", senza che sia ipotizzabile un convincimento incolpevole del privato di avere validamente contrattato con l'amministrazione, dato che, nell'ipotesi, la causa d'invalidità del negozio, nota ad uno dei contraenti e da questi taciuta, deriva da una norma che, per presunzione di legge, deve essere nota alla generalità dei cittadini (nella specie, risultante non ignota al privato contraente, che in relazione ad altra prestazione di servizi aveva stipulato nelle debite forme un contratto d'appalto con il medesimo comune); con l'ulteriore conseguenza che non è configurabile neanche una responsabilità extracontrattuale del sindaco, neanche quale "falsus procurator" ai sensi dell'art. 1398 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)