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Sez. 5, Sentenza n. 26594 del 28/02/2018 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273357 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Associazione per delinquere di stampo mafioso - Applicazione della pena ad un imputato - Successiva sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione nei confronti di altri coimputati - Incompatibilità dei giudicati - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273357-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, l'affermazione dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posta a fondamento della sentenza di condanna o di applicazione della pena nei confronti di un associato non è incompatibile con la successiva sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato associativo per avvenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 531 cod. pen, relativa ai coimputati nella associazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la decisione di proscioglimento, non escludeva la presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge, prospettando invece che l'esistenza del sodalizio non era smentita da evidenti elementi di segno contrario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)