Sez. 1, Sentenza n. 43516 del 06/05/2014 Ud. (dep. 17/10/2014) Rv. 260702 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Associazione per delinquere di stampo mafioso - Applicazione della pena ad un imputato - Successiva sentenza di assoluzione degli altri coimputati "perché il fatto non sussiste" - Inconciliabilità dei giudicati - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
In tema di revisione, il fatto dell'esistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso posto a fondamento della sentenza di condanna, o di applicazione della pena, nei confronti di un associato, non può conciliarsi con altra sentenza penale irrevocabile che assolva, "perché il fatto non sussiste", tutti gli altri imputati della stessa associazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all'associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)