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Sez. 5, Sentenza n. 3817 del 11/12/2012 Ud. (dep. 24/01/2013) Rv. 254474 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Avviamento commerciale - Distrazione - Suscettibilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254474-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, non è suscettibile di distrazione l'avviamento commerciale dell'azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento, potendo peraltro quest'ultimo rappresentare da solo l'oggetto materiale della distrazione in caso di assenza di adeguata contropartita. (In motivazione la Corte ha precisato che l'avviamento può essere oggetto autonomo della condotta di distruzione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)