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Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 26/06/1971 (Rv. 352682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLA SOMMA LIQUIDATA IN SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*

Non costituisce acquiescenza il comportamento della parte, parzialmente vittoriosa, la quale si limiti a pretendere, anche a mezzo di intimazione di precetto e di susseguenti Atti esecutivi, il pagamento del credito riconosciutole dalla sentenza, non rappresentando l'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserva di impugnazione, in se, Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)