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Sez. 5, Sentenza n. 44711 del 03/10/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 227014 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Patteggiamento - Pena erroneamente indicata dalle parti per errore di calcolo - Errore non rilevato dal giudice di merito - Ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero - Correzione dell'errore materiale da parte della Corte di cassazione con determinazione della pena più elevata risultante dal calcolo corretto - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227014-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora per mero errore di calcolo la pena sia stata indicata in misura inferiore a quella risultante da un calcolo corretto e il giudice, non rilevando l'errore, abbia applicato la pena nella misura così indicata, la Corte di cassazione, adita su ricorso del pubblico ministero, ove sia riconoscibile la reale volontà delle parti, può procedere alla diretta rettificazione della pena, nella misura minima consentita e risultante dal calcolo corretto, in modo da rispettare la sostanza dell'accordo delle parti (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che si trattasse di errore materiale di calcolosi tenendo conto della trascurabile differenza tra pena concordata e pena da applicare e della divergenza tra quanto indicato nella motivazione e ciò che era stato riportato nel dispositivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)