Sez. 1, Sentenza n. 8996 del 20/09/1996 Ud. (dep. 08/10/1996) Rv. 205759 - 01
Imputabilità - Vizio di mente - Totale | Pericolosità sociale - Nozione - Poteri del giudice in caso di proscioglimento.
Imputabilità - Vizio di mente - Totale
Ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale - stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. - non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall'art. 203 cod. pen. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito. (Fattispecie in tema di assoluzione per infermità totale di mente, accompagnata da valutazione di pericolosità sociale con conseguente applicazione della misura di sicurezza personale del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)