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Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 07/01/2010 Cc. (dep. 01/02/2010) Rv. 246315 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Prognosi di pericolosità sociale - Parametri.
Stato
decisa il 2010-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246315-01

MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI

L'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, si fonda su una prognosi di pericolosità sociale, la quale non può limitarsi all'esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 203 dello stesso codice, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)