Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 04/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258848 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Ricorso per Cassazione avverso sentenza di assoluzione - Annullamento ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile - Ampiezza della cognizione.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE
Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, il conseguente giudizio civile, fatta eccezione per i casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, non patisce alcun tipo di condizionamento e si estende pertanto all'intera pretesa risarcitoria, sia in ordine al fondamento della stessa che all'eventuale determinazione dell'ammontare del danno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)