diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5735 del 23/03/2004 (Rv. 571409 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Reati depenalizzati dal d.lgs. n. 507/1999 - Termine per la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente - Carattere perentorio - Esclusione - Termine per la contestazione dell'illecito amministrativo - Decorrenza - Dal ricevimento degli atti da parte della pubblica amministrazione.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571409-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di reati depenalizzati ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 102 dello stesso d.lgs. per la trasmissione degli atti relativi agli illeciti depenalizzati alla competente autorità amministrativa, da parte dell'autorità giudiziaria, non ha carattere perentorio (non essendo la perentorietà espressamente prevista dalla legge, né essendo invocabile l'analogia con il termine per la contestazione delle violazioni amministrative, di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto tale ultimo termine ha una funzione di garanzia, essendo finalizzato ad un tempestivo esercizio del diritto di difesa, mentre il termine per la trasmissione degli atti dall'una all'altra autorità ha una funzione meramente organizzativa), e il termine perentorio previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dal giorno in cui la pubblica amministrazione riceve gli atti trasmessile dall'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)