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Sez. 2, Sentenza n. 8650 del 13/04/2006 (Rv. 588466 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Reati depenalizzati dal d.lgs. n. 507 del 1999 - Termine per la trasmissione degli atti all'autorità competente - Carattere perentorio - Esclusione - Termine per la contestazione dell'illecito amministrativo - Perentorietà - Decorrenza.
Stato
decisa il 2006-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588466-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Il termine di novanta giorni previsto dal primo comma dell'art. 102 d.lgs. n. 507 del 1999 per la trasmissione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti concernenti violazioni depenalizzate alla competente autorità amministrativa, non è perentorio; è invece perentorio il termine, anch'esso di novanta giorni, per la notifica degli estremi della trasgressione agli interessati, previsto dal quarto comma del medesimo art. e decorrente, nel caso di illeciti depenalizzati, dal giorno in cui la P.A. riceve gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)